Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge, al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute nel settore della distribuzione al dettaglio con carattestiche di uniformità e omogeneità dei prodotti erboristici sul territorio nazionale, disciplina:

          a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;

          b) la presentazione del prodotto erboristico, al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;

          c) i requisiti professionali dell'erborista ai quali è subordinato il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare le attività di raccolta di piante officinali selvatiche nonché di produzione e di commercio del prodotto erboristico;

          d) i prodotti che possono essere allestiti e venduti negli esercizi denominati «erboristerie»;

          e) l'impiego della denominazione di «erboristeria» nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitarie nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.

      2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

 

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